Statuto

STATUTO

Articolo 1 (Costituzione, durata e sede)

1.1 E’ costituita nel territorio italiano l’Associazione Culturale Together (in sigla e di seguito, per brevità, indicata “Together”), essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia ed ha durata illimitata.

1.2 L’ associazione ha sede legale in Roma, viale Glorioso numero civico 14.

1.3 La sede legale può essere modificata su delibera del Consiglio direttivo che si rende responsabile dei successivi adempimenti: fiscali, tributari e legali connessi al cambio di sede.

1.4 Il Consiglio direttivo può sviluppare le finalità dell’Associazione attraverso sedi operative ed uffici di rappresentanza aventi carattere di delocalizzazione sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 2 (Carattere)

2.1 L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia, libertà, tolleranza;

2.2 Tutti gli associati collaborano e diffondono ogni forma di cultura e di arte, attraverso l’utilizzo degli spazi associativi a disposizione ventiquattrore su ventiquattro.

Art. 3 (Scopo)

3.1 L’Associazione Together, attraverso la condivisione degli spazi associativi, favorisce iniziative di formazione e incontro dirette a sviluppare, la conoscenza tra gli individui appartenenti a popoli e culture diverse.

3.2 L’Associazione promuove e agevola la contaminazione culturale e artistica tra gli associati dando vita a: laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, permettendo di vivere l’Associazione, presso i propri locali, senza confini temporali.

Art. 4 (Attività e Strumenti)

4.1 Tutte le attività sono svolte con l’apporto dei componenti dell’Associazione Together, i quali potranno essere rimborsati per le prestazioni effettuate a favore dell’Associazione secondo i criteri decisi dal Consiglio Direttivo, improntati a trasparenza ed imparzialità.

4.2 L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

4.3 L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale:

– istituire e gestire corsi di formazione diretti ai propri associati o ai loro ospiti;

– promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;

– predisporre un centro di coworking al servizio degli associati, offrendo un’opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e allo sviluppo delle giovani imprese, in particolare delle Startup;

– provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse connesso agli scopi associativi;

– stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per promuovere la propria attività;

– svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi associativi che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità statutarie.

4.4 L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, con la sola esclusione della compravendita e permuta di beni mobili soggetti a registrazione e di beni immobili in genere.

Art.5 Requisiti degli Associati

L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate a promuovere la cultura tra persone provenienti da popoli diversi, senza distinzione di razza, religione, ceto economico.

Art. 6 (Categorie di Soci)

6.1 L’Associazione Together riconosce 4 categorie di soci:

  1. a) soci fondatori;
  2. b) associati ordinari;
  3. c) associati sostenitori.
  4. d) associati onorari

Art. 7 (Soci fondatori)

7.1 La qualifica di Socio fondatore compete di diritto a coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione in data 21 novembre 2013.

7.2 La loro appartenenza all’Associazione è a carattere perpetuo e hanno diritto di voto.

Art. 8 (Associati ordinari)

8.2 Gli Associati ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è eventualmente accolta dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda;

8.3 Gli Associati ordinari sono tenuti al regolare versamento della quota associativa annuale, la cui entità è fissata dal Consiglio direttivo, entro il 20 dicembre dell’anno precedente e regolarmente comunicata;

8.4 Gli associati ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti negli organi sociali, la loro permanenza nell’Associazione è annuale, tacitamente rinnovabile salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, o recesso, ed è subordinata al regolare versamento della quota annuale.

Art. 8 (Associati sostenitori)

8.1 Gli Associati sostenitori sono coloro che condividendo le finalità dell’Associazione Together ne desiderano sostenere occasionalmente le attività;

8.2 Gli Associati sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea, devono essere presentati da un Associato ordinario o Socio fondatore e sono tenuti al versato di una quota stabilita dal Consiglio Direttivo;

8.3 Gli Associati sostenitori durano in carica per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’evento culturale e/o associativo che intendono sostenere;

Art. 9 (Associati onorari)

9.1 I Soci Onorari sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo all’unanimità ne deliberà l’ammissione all’Associazione;

9.2 I Soci Onorari sono esonerati dall’obbligo di versamento della quota sociale e non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere eletti negli organi sociali.

Art. 10 Decadenza dell’Associato

10.1 Dalla qualità di associato si decade quando:

  1. a) non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
  2. b) per gli associati ordinari, sia stato omesso il pagamento della quota annuale dopo 30 giorni mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo;
  3. c) in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno anche all’immagine dell’Associazione;

10.2 La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti;

10.4 Gli associati decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.

Art. 11 Recesso dell’Associato

11.1 L’Associato può esercitare in ogni tempo il recesso dall’Associazione, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata all’indirizzo dell’Associazione;

11.2 La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell’Associazione e non esonera dal pagamento delle quote annuali, non frazionabili, dovute sino al momento della sua efficacia;

Art. 12 Diritti e doveri degli Associati

12.1 Tutti gli associati hanno diritto a:

  1. a) partecipare alle attività sociali;
  2. b) usufruire dei servizi offerti dall’Associazione;
  3. c) versare la quota associativa annuale o quelle afferenti i servizi posti in essere dall’Associazione.

12.2 Tutti gli associati hanno il dovere di:

  1. d) tutelare gli interessi e le finalità dell’Associazione;
  2. e) mantenere una condotta educata all’interno dei locali dell’Associazione.

12.3 In caso di condotte disdicevoli, violente e maleducate l’Associato potrà essere allontanato immediatamente dai locali e dalle aree comuni dell’Associazione.

Art. 13 Organi sociali

13.1 Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Segretario;
  5. f) il Tesoriere;

Art. 14 Assemblea degli Associati

14.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica partecipano all’Assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti o di persona da questi legittimamente delegata.

14.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l’anno, in qualunque luogo purché sul territorio dell’Unione Europea, per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi; è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un/terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un/quinto degli associati.

14.3 L’Assemblea degli associati è convocata con preavviso di almeno 10 giorni prima, mediante affissione presso i locali dell’Associazione.

14.4 L’avviso di convocazione tanto in prima quanto in seconda convocazione, deve contenere indicazioni precise sugli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e l’ora stabilita per la convocazione e il luogo dell’assemblea.

14.5 La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.

14.6 L’ assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.

14.7 L’elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultano associati da almeno 120 giorni prima della data in cui si tiene l’Assemblea.

14.8 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un massimo di tre associati.

14.9 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci fondatori e con la presenza della maggioranza degli associati ordinari, e delibera con la maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci fondatori e qualunque sia il numero degli Associati ordinari intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 15 Funzioni dell’Assemblea

15.1 L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno riguardanti l’organizzazione e la gestione dell’Associazione medesima.

L’Assemblea in particolare:

– elegge i componenti del Consiglio direttivo per la durata di un triennio;

– approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull’attività svolta, determinando la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

– delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

14.9 L’Assemblea è convocata e si riunisce in seduta straordinaria per le modifiche statutarie, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

Art. 16 Svolgimento dei lavori dell’Assemblea

16.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Segretario.

16.2 Il Segretario accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

16.3 Dell’Assemblea viene redatto un verbale cartaceo o elettronico da trascriversi entro trenta giorni nell’apposito libro o raccolta elettronica dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo

17.1 L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di cinque componenti, eletti dall’Assemblea che durano in carica per un triennio.

17.2 Gli associati fondatori hanno la facoltà di nominare sino ad un massimo di tre componenti, mentre gli altri componenti sono nominati dall’Assemblea tra i canditati proposti dagli Associati ordinari.

17.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno tre dei suoi membri.

17.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

17.5 Ai componenti del Consiglio Direttivo spettano il rimborso delle spese documentate inerenti alla loro carica compatibilmente con le disponibilità di cassa.

17.6 Un rimborso economico per i componenti del Consiglio Direttivo può essere previsto in relazione all’impegno reso, purché vi sia dell’attivo nelle casse dell’Associazione.

Art. 18 Funzioni del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’associazione, ed inoltre è suo compito:

  1. a) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
  2. b) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti e le convenzioni, i patti, gli accordi inerenti l’attività sociale;
  3. c) sottoporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
  4. d) predisporre i regolamenti interni;
  5. e) deliberare in ordine all’ammissione e alla decadenza degli associati;
  6. f) stabilire l’entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi associati;
  7. g) amministrare il patrimonio dell’Associazione;
  8. h) assistere il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
  9. i) formulare proposte all’Assemblea;

18.2 Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.

18.3 Le funzioni del Consiglio direttivo di cui alle lettere a) e b) possono essere delegate al Presidente dal Consiglio direttivo, fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività dell’Associazione.

Art. 19 Il Presidente

19.1 Il Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ed altresì:

– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;

– cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

– formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio direttivo, al vaglio dell’Assemblea degli associati.

19.2 Il mandato del Presidente ha durata triennale e può essere rieletto.

19.3 Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato annualmente dall’Assemblea.

19.4 L’Associazione formula attraverso il Presidente opinioni motivate pubbliche, ovvero valutazioni, commenti, proposte, pareri, censure, dissensi, su fatti, eventi, situazioni, atti o decisioni amministrative e giudiziarie.

Art. 20 Il Segretario

20.1 Il Segretario dell’Associazione, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio direttivo, ovvero per un triennio, è incaricato nella gestione dell’elenco associati, della direzione delle attività organizzative, culturali e scientifiche secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo stesso di cui fa parte.

20.2 Il Segretario detiene e aggiorna su supporto elettronico:

– il libro degli associati;

– il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

– il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Tesoriere

21.1 Il Tesoriere nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio direttivo, ovvero per un triennio, provvede alla gestione della cassa sociale, nonché effettua i pagamenti e gli incassi su indicazione, ovvero sotto il controllo del Consiglio Direttivo.

21.2 Il Tesoriere redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

21.3 I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti in conformità alle disposizioni di legge, principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi deputati alla loro statuizione.

21.4 I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.

21.5 L’esercizio amministrativo coincide con l’anno solare.

21.6 È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

 

Art. 22 Patrimonio sociale e mezzi finanziari

22.1 L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

  1. a) patrimonio messo a disposizione dagli Associati fondatori;
  2. b) quote d’ingresso e contributi annuali degli associati ordinari;
  3. c) donazioni, elargizioni, lasciti o contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
  4. d) proventi di iniziative attuate e/o promosse dall’Associazione;
  5. e) partecipazione diretta o indiretta, autonoma o subordinata a progetti e finanziamenti nazionali e/o comunitari.

Art. 23 Tentativo di conciliazione e Collegio Arbitrale

23.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e i singoli associati, o tra gli associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi Associativi in relazione all’interpretazione, all’applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all’esercizio dell’attività dell’associazione, sarà sottoposta a conciliazione.

23.2 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale.

23.3 In caso di insuccesso della conciliazione, la controversia dovrà essere devoluta dalle medesime parti confliggenti alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in riferimento al luogo ove ha sede l’associazione.

23.4 L’arbitrato sarà rituale e l’ arbitro deciderà secondo diritto.

Art. 24 Scioglimento e liquidazione

24.1 Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all’art. 14 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

24.2 La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall’Assemblea generale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.

24.3 L’eventuale attivo netto residuo del patrimonio comune sarà devoluto, su decisione a maggioranza semplice dell’Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità.

Art. 25 Norma di rinvio

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli articoli 36 e ss. Cod. Civ., ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

25.2 Il presente Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria dell’Associazione Culturale Together, tenutasi il giorno 21 ottobre 2015 sostituisce integralmente il precedente Statuto redatto in sede di costituzione.

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